Chi può richiederlo
Il contrassegno - valido per 5 anni e rinnovabile - viene rilasciato a:
- - persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta
- - ciechi assoluti e invalidi con residuo visivo non superiore a 1/20 (ventesimisti)
Può essere rilasciato a tempo determinato, cioè per un periodo inferiore ai 5 anni, a:
- - anche a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro; in questo caso l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell'invalidità.
Come ottenere il rilascio
- - richiedere certificazione medica all’Azienda Sanitaria Locale, prenotando apposita visita dall’
Ufficiale Sanitario (sono esonerati dalla visita quanti possiedono certificato rilasciato dalla Commissione
d’Invalidità o certificato medico L. 104 nei quali sia barrata la voce di ciechi totali o invalidi
al 100% con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore)
- - presentare la domanda su apposito modulo, presso URP, allegando il certificato medico rilasciato
dall’Ufficiale Sanitario o fotocopia del certificato rilasciato dalla Commissione d’ Invalidità.
Come ottenere il rinnovo
- - Istanza redatta come da apposito modulo
- - Certificato del medico di base che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno
dato luogo al rilascio (non necessario nei casi di esonero da visita medica sopra riportati)
- - Vecchio contrassegno
Il rilascio del contrassegno è immediato.
In caso di furto o smarrimento, è necessario presentare copia della denuncia rilasciata dalle
autorità di Pubblica Sicurezza. In caso di deterioramento o illeggibilità del contrassegno, occorre
restituirlo allo sportello URP, per ottenere immediatamente il rilascio del duplicato.
Come utilizzare il tagliando
Il contrassegno consente alle persone invalide di:
- - sostare con le vetture negli appositi spazi contrassegnati da segnaletica orizzontale gialla e
verticale (Divieto di Sosta. Sosta consentita alle persone invalide);
- - transitare e sostare nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato e transitare sulle corsie
preferenziali (D.P.R. 24/07/96 n. 503);
- - sostare nonostante il divieto di sosta indicato con apposito segnale verticale o orizzontale, purché
ciò non costituisca grave pericolo o intralcio per la circolazione;
- - sostare in deroga al disco orario e al pagamento della sosta
- - transitare all’interno dei centri abitati, anche quando sono in vigore eventuali ordinanze di limitazione
del traffico.
Tale contrassegno è personale e deve essere usato esclusivamente se la persona invalida
è presente sul veicolo al momento dell’utilizzo.
Il contrassegno inoltre va esposto in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo al
servizio dell'invalido, in maniera completamente leggibile dall'esterno, non e' vincolato ad uno
specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
Cosa non fare con il contrassegno
- -esporre il contrassegno su un veicolo non a servizio dell'invalido (utilizzo improprio
sanzionabile come da artt. 158 comma 2 e 6 e 188 comma 4)
- -derogare ai divieti di sosta di cui agli artt. 157 e 158, infatti tali articoli vietano la fermata e la
sosta laddove esiste una segnaletica verticale o semaforica, e in modo da non occultarne la
vista, in prossimità di corsie di canalizzazione ed in corrispondenza o in prossimità di incroci,
davanti ai passi carrabili, in seconda fila, sui passaggi pedonali e sui marciapiedi.
- -utilizzare fotocopia del contrassegno o fare fotocopie per i parenti o altri
- -alterare, contraffare, falsificare il contrassegno (sanzione penale art. 482 codice penale)
- -continuare ad utilizzare il contrassegno da parte dei parenti anche quando il titolare del
contrassegno è deceduto (in tal caso restituirlo al Comune).